CARRELLO PORTABARCHE
Per il trasferimento su strada, le unità da diporto di
piccole dimensioni sono trasportate su appositi rimorchi chiamati "carrelli
portabarche", che rientrano nella categoria dei Trasporti di Attrezzature
Tecniche e Sportive (TATS).
Il T.A.T.S.
Il carrello portabarche (TATS), da non utilizzare a scopi commerciali, è
soggetto all'immatricolazione, per ottenere la carta di circolazione e la targa
propria, all'assicurazione e al pagamento della tassa automobilistica (che varia
da Regione a Regione).
L'immatricolazione dei carrelli di massa inferiore alle 3,5 ton., non più
soggetti all'iscrizione al P.R.A., deve essere fatta presso l'Ufficio
provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), compilando la
relativa domanda sul modulo TT2119 (che si trova presso tali uffici). Alla
domanda, oltre alle attestazioni dei pagamenti vari, indicati sul modulo, deve
essere allegato il Certificato di conformità rilasciato dal costruttore.
La targa e la Carta di circolazione sono consegnate contestualmente alla
presentazione della domanda; qualora non possibile, viene rilasciata una Carta
di circolazione provvisoria della validità di 90 giorni.
Il TATS, deve essere sottoposto a revisione una prima volta dopo quattro anni
dalla data d'immatricolazione e, in seguito, ogni due anni dall'ultima
revisione.
La larghezza massima del TATS può essere di 70 cm maggiore di quella del
veicolo rimorchiante, ma non può superare i 30 cm per parte le luci arancione
esterne del carrello, tenendo presente che l'esposizione massima deve essere
dello scafo e non di singoli elementi.
Se vi è necessità di far sporgere dal carrello o dalla macchina, in senso
longitudinale, qualcosa (il classico albero), questo può avvenire per una
misura massima di 3/10 del mezzo (o carrello o motrice).
La parte sporgente deve essere segnalata in modo rigido dal relativo cartello di
segnalazione a strisce oblique rosse e bianche.
Il mezzo rimorchiante
Anche la vettura rimorchiante, per
effettuare il rimorchio, deve rispondere a dei precisi requisiti normativi.
Prima di tutto deve essere capace di effettuare il rimorchio per la massa
prevista, e tale dato è indicato sulla carta di circolazione dell'automobile.
Secondo la normativa, che tiene conto della Direttiva comunitaria 95/48/CE, gli
autoveicoli (automobili e Caravan) possono rimorchiare fino ad un massimo di 750
kg (carrello più barca), se il "rapporto di traino", cioè il
rapporto fra la massa complessiva del rimorchio e quella della motrice è
inferiore a 0,5 e con rimorchio sprovvisto di sistema di frenatura di servizio.
Se il carrello ha tale sistema, si può arrivare al rapporto di 1 (1,5 per
i"fuoristrada"), ma il rimorchio non può eccedere i 3.500 kg.
Il mezzo deve essere dotato d'apposito gancio, che può essere installato solo
da un'autofficina autorizzata e accreditata presso l'Ufficio Provinciale del
Dipartimento dei Trasporti terrestri. È questo Ufficio ad effettuare il
collaudo del gancio, rilasciando l'apposita targhetta da incollare sulla carta
di circolazione, riportante il carico massimo verticale sopportabile dal gancio
stesso.
La macchina deve essere equipaggiata con due specchietti retrovisori esterni che
non sporgano più di 20 cm della larghezza massima dell'insieme
veicolo-carrello.
La patente necessaria per un trasporto di TATS è quella B se la massa
complessiva a pieno carico motrice-rimorchio è inferiore ai 3.500 kg, in caso
contrario bisogna avere la patente tipo BE.
Il limite di velocità è di 70 km/h fuori i centri abitati e di 80 km/h in
autostrada e nella parte posteriore del TATS devono essere apposti i
contrassegni retroriflettenti autoadesivi delle due velocità.