EVITIAMO LE SANZIONI
Anche se le ultime modifiche legislative hanno depenalizzato la materia, restano sanzioni amministrative molto salate per il settore della nautica da diporto.
Ecco
alcuni suggerimenti per evitare di rovinarsi la navigazione.
La
legge prevede una serie di sanzioni per la conduzione “irregolare” delle
unità da diporto. Se non si dispone della patente obbligatoria, la multa
prevista è compresa tra i 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si
applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di un’unità da
diporto senza la prescritta abilitazione, perché, revocata o non rinnovata per
mancanza di requisiti. Se, invece, la patente è solamente scaduta, la multa si
riduce ad un importo compreso tra 207 euro a 1.033 euro.
La
nuova legge ha accorpato tutte le ipotesi di infrazione in un unico articolo,
per cui vengono equiparate anche sotto l’aspetto sanzionatorio. In pratica, se
vi avvicinate troppo alla costa, se non avete a bordo le dotazioni di sicurezza,
insomma, se infrangete qualsiasi regola prevista dalla legge o dai regolamenti e
dalle ordinanze emesse dall’autorità competente, siete soggetti ad una multa
compresa tra i 50 euro e i 1.033 euro. Se la violazione è commessa con
l’impiego di un natante da diporto, la sanzione è ridotta alla metà.
NAVIGARE
IN UN’AREA PROTETTA:
In
teoria, le aree protette dovrebbero essere segnalate con adeguati mezzi
direttamente in mare (ad esempio tramite boe), ma ciò non sempre capita, per
cui è necessario, anche in questo caso, fare riferimento alle ordinanze della
capitaneria di porto. Infatti, qualora l’area marina protetta non sia
segnalata il rischio di incappare in una sanzione resta, a prescindere dalla
conoscenza o meno del divieto, e la multa può arrivare a toccare i 1.000 euro.
Può
capitare di prendere multe immotivate, o per un errore dell’autorità, oppure
per la poca chiarezza legislativa che su certi punti, crea una situazione di
incertezza.
Cosa
fare in questi casi? Vediamo come funzionano i vari meccanismi legislativi e
quali sono i tempi di reazione dell’autorità e dell’interessato.
Contro
la sentenza è ammesso ricorso solo in Cassazione.