LA COMPRAVENDITA DI UNITA' DA DIPORTO
FORMA PER LA COMPRAVENDITA
La distinzione tra la categoria delle
unità da diporto costituenti beni mobili registrati (navi e imbarcazioni da
diporto) e quella delle unità da diporto costituenti semplici beni mobili
comporta importanti conseguenze in relazione al regime civilistico e fiscale
relativo al passaggio della proprietà.
Per i natanti che sono semplici beni mobili il trasferimento della
proprietà può avvenire senza alcun atto scritto di
compravendita. Il semplice possesso costituisce un titolo idoneo al
trasferimento di proprietà.
E’ tuttavia in ogni caso necessario che l’acquirente sia in possesso della
fattura,della bolletta doganale o dell’atto registrato da cui risultino, oltre
all’adempimento degli obblighi fiscali e doganali,anche le generalità,
l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato nonché la descrizione tecnica
dell’unità oggetto di compravendita.
Viceversa per le imbarcazioni e le navi da diporto, trattandosi di
beni mobili registrati, è necessario procedere a regolare atto di compravendita
redatto mediante rogito notarile e ad un formale atto di iscrizione
nei pubblici registri.
Peraltro questi ultimi adempimenti possono essere effettuati, come si è detto,
entro sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione.
APPLICAZIONE IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Presupposto soggettivo per l’applicazione
dell’IVA è che il venditore agisca nell’esercizio d’impresa e cioè che svolga
come professione abituale, ancorché non esclusiva, un’attività di carattere
commerciale.
Pertanto la disciplina fiscale agli effetti dell’IVA della compravendita di
unità da diporto può variare in funzione delle condizioni di carattere
soggettivo a seconda che i venditori o gli acquirenti siano:
• società, enti commerciali o imprenditori commerciali;
• privati o enti non commerciali.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo dal punto di vista del venditore:
• se il venditore agisce nell’esercizio di un’impresa (ad esempio è un cantiere
nautico ovvero un commerciante di unità da diporto), ed è residente in Italia,
egli è considerato, soggetto d’imposta ai fini IVA ed è pertanto obbligato
all’applicazione di tutte le disposizioni dell’IVA italiana.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo dal punto di vista dell’acquirente:
• se l’acquirente agisce nell’esercizio di un’impresa ed è residente in Italia,
egli, in quanto soggetto d’imposta, ha la possibilità di recuperare l’IVA
corrisposta ai fornitori per l’acquisto delle unità da diporto mediante
detrazione dall’IVA dovuta dai clienti, ovvero mediante il rimborso
dell’eccedenza dell’IVA a credito;
• se l’acquirente è un privato o un ente non commerciale, l’IVA sull’acquisto
dell’unità da diporto, mancando la possibilità di detrazione, costituisce un
costo per lo stesso.
PRESUPPOSTO TERRITORIALE AI FINI IVA
Presupposto territoriale per
l’applicazione dell’IVA è che la compravendita sia da considerarsi effettuata
nel territorio dello Stato.
La facoltà impositiva dello Stato agli effetti dell’IVA è limitata
territorialmente dalla circostanza che un’unità da diporto sia da considerare
nazionale, comunitaria oppure in temporanea importazione in Italia e si trovi
nel territorio dello Stato all’atto del trasferimento della proprietà.
Ove tale presupposto non sussista la cessione dell’unità da diporto non può
considerarsi rientrare nel campo di applicazione dell’IVA italiana.
Se il presupposto territoriale sussiste, e il venditore non è un privato,
occorre distinguere le ipotesi di seguito indicate:
• se l’unità da diporto è ceduta da un soggetto d’imposta italiano ad altro
soggetto italiano, si applicano tutte le norme dell’IVA italiana. In particolare
deve essere emessa una fattura soggetta all’aliquota del 20% se l’unità da
diporto rimane in Italia, oppure si deve emettere una fattura senza IVA
(operazione non imponibile) se il bene è destinato ad essere inviato in altro
Stato membro della Unione Europea o esportato fuori della Unione Europea;
• se l’unità da diporto è ceduta da un soggetto comunitario ad un soggetto
d’imposta italiano, quest’ultimo deve ottemperare a tutte le formalità previste
per gli acquisti intracomunitari;
• se l’unità da diporto è ceduta da un soggetto extracomunitario ad un soggetto
italiano, essa potrà essere importata in Italia pagando sia l’IVA
all’importazione che gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è
costituito dalla bolletta doganale.
APPLICAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO
Se il venditore è un privato, o comunque un ente non
commerciale, per la cessione di imbarcazioni e di navi da diporto si applica
l’imposta di registro in misura variabile in funzione della lunghezza dello
scafo.
Tale imposta è attualmente la seguente:
1) natanti:
a. fino a 6 metri di lunghezza fuori
tutto:.......................................€ 54,23
b. oltre 6 metri di lunghezza fuori
tutto:.....................................€ 108,46
2) imbarcazioni:
a. fino a 8 metri di lunghezza fuori
tutto:.....................................€ 309,87
b. fino a 12 metri di lunghezza fuori
tutto:.....................................€ 464,81
c. fino a 18 metri di lunghezza fuori
tutto: ....................................€ 619,75
d. oltre 18 metri di lunghezza fuori
tutto:.....................................€ 774,69
3) navi: ..................................€ 3.873,43