NORMATIVA
PER PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEA
La normativa
riguardante questa materia è costituita principalmente da un decreto di
riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre
1968 (emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963) contenente il
Regolamento sulla pesca marittima, da vari regolamenti e da ordinanze delle
autorità in ambito locale.
Queste ultime individuano delle regole che tengono conto delle esigenze locali;
fra questa normativa "minore", ma non d'importanza, vi sono le
"Ordinanze Balneari", emesse annualmente dalle Capitanerie di porto,
nelle quali trovano posto, oltre ai richiami generali, specifiche direttive
locali. Altre fonti normative d'area da tenere in evidenza sono quelle emanate
dalle Regioni a Statuto Speciale.
È d'assoluta importanza che è il pesca-sportivo od il subacqueo, prima di
intraprendere la propria attività, s'informi adeguatamente.
Pesca sportiva
Se non diversamente indicato, la pesca sportiva, da effettuarsi senza ausilio di
fonti luminose e del cui frutto è vietata la vendita, è consentita con i
seguenti attrezzi:
coppo, bilancia (di lato non superiore a m. 6);
giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a m. 16;
lenze fisse quali canne (massimo 5 per pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi;
lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
nattelli per la pesca in superficie, fucile
subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
parancali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, a prescindere dal numero delle persone a bordo;
rastrelli da usarsi a piedi;
Il pescatore
sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e
crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce
singolo di peso superiore.
Attività subacquea
Le unità da diporto possono essere utilizzate come "unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".
Un subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante
provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a
300 metri.
Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio), la
bandiera deve essere issata sul mezzo e l'operatore non deve allontanarsi di
oltre un raggio di 50 metri da tale unità.
A meno di norme più restrittive, la pesca subacquea sportiva è praticabile:
a
distanza superiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;
a distanza superiore a 100 m dalle reti poste
dei pescatori professionisti;
dal sorgere al tramonto del sole;
senza l'uso d'apparecchi ausiliari di
respirazione;
n zone di mare di regolare transito di navi per
l'uscita e l'entrata nei porti e ancoraggi, determinate dal Capo del
compartimento marittimo.
Il pescatore subacqueo, che deve avere l'età
minima di 16 anni per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:
attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica;
raccogliere corallo, molluschi e crostacei;
trasportare il fucile subacqueo armato,
sull'unità da diporto.
Per la sicurezza e la salvaguardia dei
pescatori subacquei, è consentito trasportare sull'unità d'appoggio apparecchi
ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo
nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, comunque da non
utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea.