IL
VHF
Per
utilizzare un apparecchio VHF (fisso o portatile) in ogni caso è sempre
necessario che questo sia dotato di Licenza d’Esercizio (Rtf) e che chi lo
adopera sia in possesso del Certificato Limitato di radiotelefonista.
La
nuova Legge 172/2003, ha semplificato notevolmente la procedura per la richiesta
della licenza, chiarendo che “tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a
bordo sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie”.
L’esonero,
però, vale per gli apparecchi muniti di attestato di conformità alla normativa
in vigore. L’attestato è rilasciato con l’apparecchio al momento
dell’acquisto.
Questi
apparati potranno essere utilizzati per la corrispondenza pubblica ovvero
soltanto per i casi di emergenza e soccorso.
La
licenza provvisoria resta valida fino all’arrivo di quella definitiva.
Per
utilizzare a bordo un Vhf privo del certificato di conformità, occorre sempre
disporre della Licenza di Esercizio Rtf. La domanda per ottenerla va presentata
all’Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni. E’ previsto il
collaudo dell’apparecchio a bordo. Con la presentazione della domanda
all’Ispettorato Regionale, quindi, deve essere effettuato un versamento (circa
180 euro, ma può variare da zona a zona) per le spese del funzionario che
effettuerà a bordo il collaudo dell’apparecchio. Successivamente al collaudo,
l’Autorità marittima locale provvederà ad assegnare all’unità il
nominativo internazionale inviando la documentazione all’Ispettorato
Territoriale del ministero delle Comunicazioni, il quale provvederà al rilascio
della licenza Rtf.
Il certificato Limitato di Radiotelefonista, il cosiddetto “patentino”, è obbligatorio per utilizzare qualsiasi VHF, sia palmare o fisso. Viene rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati Regionali del ministero delle Comunicazioni ed è valido su unità da diporto e navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con stazioni radio di potenza non superiore ai 60 Watt.
PASSAGGI
DI PROPRIETA’.
La
legge 172/2003 ha chiarito che la licenza di esercizio è riferita
all’apparato radio di bordo e va sostituita solo in caso di sostituzione
dell’apparecchio. Nel caso di compra-vendita della barca, quindi, la licenza
va consegnata al nuovo proprietario e non rinnovata.
VHF
PER “TELEFONARE”.
Chi
vuole utilizzare l’apparato VHF anche per “telefonare”, tramite operatore
a terra, deve stipulare un contratto con una delle due concessionarie del
servizio pubblico: Telemar o Telecom. In questo caso tutte le pratiche
amministrative (rilascio della licenza Rtf, del patentino, ecc…) vengono
svolte dai tecnici delle società concessionarie. Il contratto con le
concessionarie prevede un canone annuale a cui vanno aggiunte le spese per il
traffico telefonico che viene effettuato.
La
legge 172/2003 ha confermato la possibilità di effettuare la disdetta dal
contratto VHF eventualmente affidato alle concessionarie Telemar o Telecom, per
passare a una gestione autonoma. La disdetta va inviata almeno 60 giorni prima
della scadenza annuale del contratto. Gli apparecchi non saranno sottoposti a
nuovo collaudo e rimangono validi anche l’indicativo di chiamata o il
nominativo internazionale rilasciato dall’autorità marittima.
N.B.
In seguito alla disdetta del contratto con le concessionarie, per essere in
regola l’armatore deve assumersi la responsabilità dell’utilizzo
dell’apparato VHF, nonché l’impegno ad usarlo ai fini della sicurezza della
navigazione. Per questa procedura è necessaria una dichiarazione
sostituiva di atto notorio.
DA
NON DIMENTICARE:
Il
telefonino a bordo non è vietato da nessuna norma, tuttavia non sostituisce il
VHF quando questo è obbligatorio.